Con l’accettazione dell’eredità:

  • Espressa,
  • Tacita o
  • Con beneficio di inventario,

il chiamato all’eredità assume il diritto di entrare in possesso dei beni delde cuius all’apertura della sua successione.

Il nostro ordinamento giuridico dispone che il diritto del chiamato all’eredità di accettare l’eredità si prescriva in dieci anni, a decorrere dalla data in cui si è aperta la successione.

Vediamo ora nel dettaglio cosa sono questi tre tipi di accettazione:

  1. L’accettazione dell’eredità espressa avviene da parte dell’erede tramite dichiarazione formale tramite scrittura privata che deve essere autenticata, o tramite atto pubblico alla presenza di un Pubblico Ufficiale (ad esempio un Notaio o un Cancelliere).

    Tuttavia, l’Art 475 del Codice civile chiarisce che è nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine, così come è parimenti nullo accettare solo una parte dell’eredità, poiché quest’ultima è intesa come “una universalità di diritto”.

  2. L’accettazione tacita dell’eredità, di contro, si verifica quando si compiono atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare quell’eredità e che non si avrebbe il diritto di poter fare se non nella qualità di erede, così come disposto dall’Art. 474 del Codice civile.

    Sul punto si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5474/2025) con la quale è stato confermato un principio fondamentale nella materia successoria.
    In particolare, che la denuncia di successione, il pagamento delle imposte, la richiesta di registrazione di un testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di natura prevalentemente fiscali caratterizzati da scopi conservativi, non sono di per sé idonei a costituire elementi incontrovertibili per determinare un’accettazione tacita di eredità. La qualità di erede, infatti, richiede comportamenti che esprimano in modo inequivocabile la volontà di quest’ultimo di subentrare nella posizione giuridica del de cuius.

  3. L’accettazione con beneficio di inventario, invece, è una formula che il legislatore ha previsto a tutela degli eredi e che permette loro di non rispondere dei debiti assunti dal defunto, quando era in vita, tenendo così distinti i due patrimoni.
    Questo avviene poiché l’erede subentra non solo nel patrimonio attivo del de cuius, ma anche nelle sue obbligazioni e nei suoi debiti.
    L’Art. 484 del Codice civile dispone che l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario si effettua mediante una apposita dichiarazione, ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
    Successivamente, detta dichiarazione, viene inserita nel registro delle successioni, conservato presso il medesimo Tribunale.
    Eseguito l’inventario con il quale si attestano le attività e delle passività (i crediti ed i debiti) riguardanti il patrimonio del de cuius, l’erede risponde dei debiti ereditari solo fino alla concorrenza dell’attivo ereditario.

Se l'erede è già nel possesso dei beni:

  • Inventario, entro 3 mesi dall'apertura della successione.
  • Dichiarazione, entro 40 giorni dal compimento dell'inventario.
  • Proroga, il Tribunale può concedere una proroga per l'inventario su richiesta motivata. 

Se l'erede non è nel possesso dei beni:

  • Accettazione con beneficio, entro 10 anni dall'apertura della successione.
  • Inventario, entro 3 mesi (prorogabili) dall'accettazione, se l'inventario non è fatto prima.
  • Dichiarazione, se l'inventario è fatto prima, entro 40 giorni dal completamento. 

Cosa succede se non si rispettano i termini:

  • Si decade dal beneficio e si diventa eredi puri e semplici, rispondendo dei debiti con il proprio patrimonio. 

Il nostro ordinamento dispone l’obbligo di accettazione con beneficio di inventario quando l’eredità è devoluta a soggetti fragili, quali:

  • Minori;
  • Interdetti;
  • Minoriemancipati;
  • Inabilitati;
  • Personegiuridiche;
  • Associazioni;
  • Fondazioni o enti.

Sul punto si precisa che una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 31310/2024) riguardo i soggetti incapaci, ha chiarito che l'accettazione del legale rappresentante non determina subito la qualità di erede se non segue l'inventario, conservando la facoltà di redigerlo o rinunciare. L'erede capace, invece, decade se non adempie. 

IMPUGNAZIONE DELL’ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’

L’impugnazione dell’accettazione dell’eredità può avvenire per violenza e dolo, entro cinque anni dal giorno della violenza o della scoperta del dolo.

Affidati ad uno studio legale con esperienza e competenza consolidata, come quello dell’Avv. Benedetta De Paola, al fine di ricevere assistenza e consulenza nella delicata fase successoria.

Pubblicato il 14 Jan, 26

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