Il c.d. “Rent to buy” è un contratto introdotto nel nostro ordinamento nel 2014 dal D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014, con l’intento di ovviare alle difficoltà del mercato immobiliare, causate sia dalla mancanza di liquidità sia dalla difficoltà di ottenere un mutuo per coloro che intendono acquistare un immobile.
Detto contratto può essere stipulato, oltre che per immobili, anche per terreni agricoli o edificabili, così come per i fabbricati non ancora ultimati.
Con l’istituto del “Rent to buy”, il conduttore/acquirente può pagare il prezzo dell’immobile ratealmente, sino ad un massimo di 10 anni, con il vantaggio di poter ottenere l’immediata disponibilità del cespite. Dunque, il godimento del cespite non è fine a sé stesso, come accade nella locazione, ma finalizzato alla futura compravendita dell’immobile.
Il proprietario, di contro, riceverà un beneficio economico, rappresentato dal versamento di canone periodico da parte del conduttore/acquirente, sino a quando non verrà perfezionato l’atto finale di compravendita.
Dobbiamo distinguere chiaramente le due fasi in cui si articola l’istituto:
Dunque, nel contratto di “Rent to buy” devono essere ben esplicitate le due diverse componenti che determinano il canone da pagare:
Nel caso in cui, per l’una o l’altra delle due componenti, fosse indicato in contratto un importo meramente simbolico, il contratto dovrà ritenersi nullo, pertanto non dispiegherà i suoi effetti tra le parti.
Il conduttore può pagare i canoni convenuti anche mediante l’accollo di un eventuale mutuo stipulato dal concedente. In questa circostanza specifica, le parti dovranno disciplinare nel contratto le modalità di addebito dei canoni del mutuo.
La mancanza di certezza circa l’effettivo trasferimento del bene alla scadenza contrattuale è un rischio che viene bilanciato dalla possibilità di ottenere un canone di importo generalmente più elevato rispetto a quello di una semplice locazione, in quanto comprende già una parte del prezzo della futura vendita, con la possibilità di prevedere che una parte di questa componente – prezzo sia trattenuta dal proprietario anche in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto (e dunque di mancata conclusione della vendita).
Infatti, qualora il conduttore decida di non acquistare l’immobile, alla scadenza del termine, il contratto cesserà di avere ogni effetto e il concedente avrà diritto alla riconsegna dell’immobile trattenendo l’intera componente dei canoni imputabile all’utilizzo, mentre il conduttore avrà diritto alla restituzione della percentuale della componente dei canoni imputabile al prezzo di vendita, comprensivo di interessi, così come indicato nel contratto.
E’ quindi essenziale che siano disciplinate attentamente e chiaramente le conseguenze del mancato acquisto da parte del conduttore, e sia definita con precisione la quota dei canoni che il concedente deve restituire in caso di mancato acquisto, unitamente agli interessi.
Inoltre, il contratto potrà essere trascritto ai sensi dell’Art. 2645 bis c.c.
In questo modo viene garantita piena tutela al conduttore, consentendogli di acquisire l’immobile nello stato di diritto in cui si trovava al momento della stipula del Rent to buy e neutralizzando, al contempo, eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del contratto.
La normativa che regola i diritti e gli obblighi del concedente e del conduttore richiama la disciplina in materia di usufrutto.
Il conduttore, prima di prendere in consegna l’immobile, deve procedere all’inventario, soprattutto qualora l’immobile venga concesso arredato.
Il conduttore deve inoltre dare idonea garanzia.
Spetta alle parti individuare nel contratto, il tipo di garanzia da prestare, ad esempio una garanzia simile a quella prevista per la locazione, ovvero un deposito costituito dal conduttore presso il concedente, non superiore a tre mensilità di canone (da calcolarsi con riguardo alla sola parte imputabile al pagamento dell’utilizzo).
Sono a carico del conduttore le spese e gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative parti condominiali. Sono inoltre a carico del conduttore le riparazioni straordinarie causate dal suo inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Sono invece a carico del concedente le riparazioni straordinarie degli immobili, e delle relative parti condominiali, se l’immobile è sito in un condominio. Se il concedente rifiuta di eseguire le riparazioni a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, il conduttore ha la facoltà di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine del rapporto senza, peraltro, dover corrispondere gli interessi. Il conduttore, prima di procedere all’esecuzione di riparazioni straordinarie, dovrà comunicarlo al concedente, legittimando così il suo intervento sostitutivo. Le spese delle liti, che riguardano tanto la proprietà quanto l’affitto, sono sostenute dal concedente e dal conduttore in proporzione del rispettivo interesse.
Nelle assemblee condominiali, il diritto di voto è così ripartito:
Lo studio legale dell’Avv. Benedetta De Paola offre la propria assistenza e consulenza nella redazione della contrattualistica del “Rent to buy”, realizzandolo sulla base degli interessi concreti della propria clientela.
Contatta lo Studio Legale De Paola per una consulenza personalizzata sul tuo contratto.
Quante volte vi siete trovati nella spiacevole situazione di dover rincorrere un inquilino moroso?Purtroppo, nella mia esperienza professionale, incon…
A) Inquadramento normativo e il diritto al beneficioIl riconoscimento dei sei scatti stipendiali è disciplinato dall’art. 6 bis del Decreto-legge n. 3…
Acquistare una casa direttamente dal costruttore può essere una scelta vantaggiosa, soprattutto se si desidera avere un immobile nuovo, personalizzato…
Perché avvalersi di un Avvocato esperto in materia di donazione e quando è il caso di consultarlo?È necessario rivolgersi a un Avvocato in caso di:Tr…
Ricevere un’eredità dovrebbe essere un momento che porta sicurezza e continuità. Purtroppo, nella realtà, spesso accade l’opposto: la divisione dei be…
La causa di servizio è un istituto giuridico che tutela il personale militare e delle forze dell’ordine nel momento in cui subisce un danno alla salut…
Il passaggio generazionale dei propri beni non è cosa semplice. Infatti, la domanda più comune di chi è in procinto di lasciare il proprio patrimonio…
Con l’accettazione dell’eredità:Espressa,Tacita oCon beneficio di inventario,il chiamato all’eredità assume il diritto di entrare in possesso dei beni…